E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, l’Accordo Stato-Regioni sancito il 17 aprile 2025 che ridefinisce la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del D.Lgs. 81/08. Il nuovo Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, il 24 maggio 2025, abrogando tutti i precedenti accordi in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. E’ prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni, fino al 23 maggio 2026.
Le principali novità:
- Formazione obbligatoria per i Datori di lavoro: i datori di lavoro devono completare la formazione prevista dall’Accordo 2025 entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027.
- Aggiornamento biennale per i Preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento sono stati effettuati più di due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026.
- Formazione per ambienti confinati(DPR 177/2011): i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026.
- Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carroponti, caricatori per materiali): anche in questo caso, obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026.
Validità dei crediti formativi pregressi:
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, pur abrogando i precedenti, mantiene valido il credito formativo acquisito con corsi svolti prima del 24 maggio 2025, a condizione che i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni. In particolare:
- Corsi per operatori alla guida di attrezzature particolari (raccoglifrutta, caricatori, carroponti): se svolti entro il 24 maggio 2025 e coerenti con le nuove linee guida, non perdono validità. L’aggiornamento dovrà avvenire entro cinque
anni dalla data riportata sull’attestato.
- Corsi per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in spazi confinati o sospetti di inquinamento: anche questi corsi, se erogati prima dell’entrata in vigore dell’accordo e in linea con i nuovi requisiti, sono pienamente validi. Il calcolo dell’aggiornamento quinquennale parte dalla data di fine corso.
Soggetti formatori:
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni vengono stabiliti requisiti più stringenti per l'individuazione dei soggetti formatori, unitamente a nuovi obblighi riguardanti la progettazione, l'organizzazione
e la verifica dell'efficacia dei corsi. I soggetti formatori riconosciuti sono:
- Soggetti istituzionali: Regioni, Province autonome, INAIL, Ministero del Lavoro, Istituti scolastici e Università.
- Soggetti accreditati: Enti di formazione accreditati secondo il modello regionale/provinciale ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.
- Altri soggetti: Organismi paritetici, associazioni sindacali rappresentative, aziende (esclusivamente per i propri lavoratori), ordini o collegi professionali e associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali.
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