Analisi delle sostanze utilizzate e delle possibili alternative

Sono in arrivo integrazioni e correzioni al Decreto Legislativo relativo alla limitazione delle emissioni in atmosfera. E’ stato approvato un nuovo documento che definisce il quadro normativo per gli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera sia per quelli autorizzati ma anche quelli che stanno per attivare un procedimento per ottenere autorizzazione. 

Le misure definiscono nuove scadenze temporali, e hanno lo scopo di assicurare la certezza normativa in materia di obblighi e controlli. In particolare, viene inserito nell’art. 271 del decreto un comma in base al quale "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze, e quelle classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento CE 1907/2006 (regolamento Reach), devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”. 

Vi è l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.  Per gli stabilimenti e le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 in cui sono utilizzate nei cicli produttivi “le sostanze o le miscele” di cui sopra, la prima relazione va inviata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 28/08/2021 e successivamente ogni 5 anni.  

Le sostanze citate sono: le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360); le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata che si possono ricondurre alle sostanze Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB); le sostanze classificate "estremamente preoccupanti" (SVHC) dal regolamento CE n. 1907/2006 (regolamento Reach). È possibile verificare la classificazione di ciascuna sostanza o miscela adoperata in azienda consultando i punti 2 e 15 della relativa scheda di sicurezza.